IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1185/1990 proposto da Severino Natale, Giannotti Carmine, Quadri Maria, Baldi Renata, Marini Maria Claudia, Corsi Piero, Ficorilli Adriana, Riso Nicoletta, Sforza Anna Antonietta, rappresentate e difese dall'avv. prof. Federico Sorrentino, presso il quale domiciliano, in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, contro, il Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento dei decreti ministeriali con cui e' stato determinato, ai sensi dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, nella misura di 1/7 dell'indennita' di servizio all'estero il canone da corrispondersi per gli alloggi dati dall'Ambasciata italiana a Mosca ai ricorrenti; Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennita' di servizio all'estero e di sistemazione con la sola deduzione dei canoni corrispondenti all'effettivo costo per l'Amministrazione italiana degli alloggi da loro occupati; e la conseguente condanna dell'amministrazione al rimborso delle maggiori somme finora trattenute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito nella pubblica udienza del 23 gennaio 1997 il relatore consigliere E. Pugliese e udito, altresi', l'avv. Sorrentino per i ricorrenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Viene proposta l'impugnativa in epigrafe specificata, a sostegno della quale i ricorrenti - tutti dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio a Mosca con varie qualifiche (coadiutori, assistenti commerciali, cancellieri, periti tecnici) ad eccezione della professoressa Maria Quadri, insegnante di ruolo con destinazione all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 216 - deducono censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, in ricorso adeguatamente illustrate ed argomentate. In particolare, evidenziano il fatto che dalle considerazioni svolte in ricorso "discende in modo chiarissimo l'irrazionalita' di un sistema - prefigurato dagli artt. 84 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 - che, nella rigidita' delle decurtazioni delle indennita' di cui si tratta, non consente di adeguare gli oneri a carico dei dipendenti all'effettivo costo, dell'alloggio loro fornito" e pertanto, previa remissione degli atti alla Corte costituzionale, chiedono "l'annullamento degli illegittimi provvedimenti" posti in essere nella determinazione dei canoni a carico dei ricorrenti e la condanna dell'amministrazione intimata a restituire le indennita' trattenute ai ricorrenti nella parte in cui eccedono i costi effettivamente sostenuti, con interessi e rivalutazione monetaria". Con atto depositato il 6 dicembre 1990 la ricorrente Sforza Anna Antonietta rinunciava al ricorso. Con atti in data 3 febbraio 1994 e 30 giugno 1995 i ricorrenti deducevano, a seguito di successiva documentazione depositata dall'amministrazione, motivi aggiunti di gravame ed insistevano per l'accoglimento del ricorso previa rimessione alla Corte costituzionale. Si costituiva l'amministrazione intimata per resistere al ricorso e chiedere - con formula di rito - la reiezione dell'interposto gravame. Con decisione n. 375/1995 veniva dato atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente Anna Sforza e nel contempo venivano disposti incombenti istruttori, poi espletati dall'amministrazione. All'udienza odierna la causa veniva spedita in decisione. D i r i t t o Va premesso che i ricorrenti sono dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio a Mosca con varie qualifiche (coadiutori, assistenti commerciali, cancellieri, periti tecnici) ad eccezione della prof.ssa Maria Quadri, insegnante di ruolo con destinazione all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Per tali incarichi essi percepiscono dal Ministero degli affari esteri la speciale indennita' di servizio nonche' l'indennita' di sistemazione, previste dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'ambasciata d'Italia a Mosca ha messo a disposizione dei ricorrenti alcuni alloggi ottenuti in locazione dal governo russo al quale corrisponde i relativi canoni. Non sempre, per il vero, essi ottengono in uso appartamenti adeguati alle loro esigenze personali e familiari (invece avviene per i funzionari della carriera diplomatica ed amministrativa, ai quali sono riservati alloggi di notevole ampiezza, in genere molto confortevoli e poco distanti dalla sede di servizio) atteso che l'amministrazione concede loro in uso, prevalentemente, alloggi angusti (di 50-70 metri quadrati), nei quali devono trovare sistemazione nuclei familiari composti anche di quattro persone, mentre ad altri colleghi con qualifiche di grado intermedio vengono concessi talora alloggi ben piu' ampi, pur trattandosi di persone singole che non hanno molte esigenze di spazio. La causalita' con la quale vengono assegnati i predetti alloggi crea notevoli disagi ai ricorrenti, coniugati con prole, ma non avvantaggia neppure quelli che dispongono di appartamenti piu' idonei al loro fabbisogno abitativo, in quanto l'amministrazione detrae a tutti un settimo delle rispettive indennita' di servizio all'estero, rendendo estremamente gravoso l'onere a loro carico. Infatti, per l'uso di quegli alloggi viene in genere trattenuta dalle indennita' dei ricorrenti una somma superiore al doppio dei canoni (comprensivi di spese di riscaldamento) corrisposti al governo russo. Di fronte a questa situazione - e considerato che non esiste la possibilita' per gli interessati di reperire altrove gli alloggi - essi hanno chiesto all'amministrazione di essere ammessi ad effettuare il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Ambasciata. Senonche' il Ministero degli affari esteri ha negato loro questa possibilita', limitandosi a richiamare le disposizioni degli artt. 84 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevedono la detrazione di almeno un settimo dell'indennita' di servizio e del 20% dell'indennita' di sistemazione a carico di coloro che fruiscono degli alloggi forniti dall'amministrazione. Da qui il sospetto di incostituzionalita' delle suddette norme per la rigidita' delle loro previsioni, per la sproporzione rinvenibile tra oneri a carico dei dipendenti ed effettivo costo degli alloggi, con conseguente irrazionalita' del sistema prefigurato dagli artt. 84 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967. Osserva il collegio che mentre manifestamente infondata si appalesa la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, non rinvenendosi sussistere alcun sospetto di irrazionalita' nella scelta effettuata dal legislatore di decurtare (una tantum) del 20% l'indennita' di sistemazione a carico di coloro che fruiscono di alloggio fornito dall'amministrazione, non manifestamente infondata si appalesa, al contrario, la questione di costituzionalita' riferita all'art. 84 stesso decreto del Presidente della Repubblica. La decurtazione dell'indennita' di servizio all'estero si appalesa effettivamente - come lamentato dai ricorrenti e come confermato dall'istruttoria esperita - decisamente svantaggiosa e sproporzionata agli oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione: eppure, quest'ultima, con le impugnate note di diniego, non poteva determinarsi che nei sensi appena riferiti, stante l'ineludibile disposto normativo recato dall'art. 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (recante l'"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri"), con il quale si prevede che il personale di ruolo ed a contratto che fruisca di alloggio in immobili presi in fitto dal Ministero per gli affari esteri e' tenuto a corrispondere all'amministrazione un canone "in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo" dell'indennita' di servizio all'estero, "in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone e' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri": in tal modo introducendosi un elemento di rigidita' che finisce con lo sganciare la misura del canone dal costo effettivo dell'alloggio. Con decreto 4 febbraio 1983 n. 039/000332, adottato in ossequio della citata normativa, il Ministero degli affari esteri, dato atto di aver "fissato l'ammontare della ritenuta - per godimento di alloggi presi in fitto dallo Stato nella sede sopramenzionata - nella misura massima consentita dall'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e cioe' 1/5 dell'indennita' di servizio e della retribuzione, ad eccezione delle sedi di Addis Abeba, Tripoli, Tirana e Mosca, dove, per particolari situazioni e circostanze connesse con le condizioni locali, la ritenuta e' stata ridotta da 1/5 a 1/7", ha stabilito (tra l'altro) che "il canone dovuto dal personale di ruolo e a contratto in servizio presso le sedi di Addis Abeba, Tripoli, Tirana e Mosca e' fissato nella misura di 1/7, rispettivamente dell'indennita' di servizio e della retribuzione", e cioe' nella misura minima consentita dalle norme: misura minima che, nondimeno, nel caso specifico risulti essere di gran lunga superiore (talora fino al doppio) alle somme effettivamente corrisposte dal M.A.E. al governo russo senza che ai dipendenti, quali fruitori degli alloggi presi in fitto dalla p.a., sia consentito di effettuare il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla stessa p.a. o corrispondere direttamente all'autorita' straniera sempre per il tramite dell'ambasciatore, i canoni effettivamente posti a loro carico per la concessione in uso di detti alloggi: il che avrebbe escluso in radice ogni ipotesi di indebito arricchimento dell'amministrazione a danno dei suoi stessi dipendenti. Da qui la presente questione di legittimita' costituzionale dell'art. 84, quarto comma, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, per irrazionalita' di un sistema che, nella rigidita' ed astrattezza delle decurtazioni dell'indennita' di cui si tratta, non consente di adeguare gli oneri a carico dei dipendenti all'effettivo costo dell'alloggio loro fornito. Oltre a violare il generalissimo principio di buon andamento della p.a., l'irrazionalita' in parola - come rilevato dai ricorrenti - viola il principio di eguaglianza, configurato come esigenza di razionalita' delle qualificazioni legislative, cui segue il divieto non solo di differenziare situazioni uguali, ma anche quello di equiparare situazioni diverse, e viola anche l'art. 3 n. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, avente ad oggetto "delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", che stabilisce il principio dell'"adeguamento degli assegni all'estero, agli effettivi oneri dipendenti dallo svolgimento delle varie funzioni, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio...". A cio' si aggiunga che l'astrattezza con la quale il legislatore delegato e' intervenuto a dettare la disciplina delle trattenute per coloro che fruiscono di alloggi impedisce evidentemente di tener conto delle diverse situazioni concrete, finendo con l'avvantaggiare i dipendenti che ottengono alloggi piu' costosi e confortevoli a danno di quelli che fruiscono di alloggi modesti, piccoli e meno costosi: a fronte, cioe', della predeterminazione nella misura fissa di un settimo dell'indennita' di servizio all'estero della trattenuta operata per l'alloggio, sta anche l'estrema variabilita' delle dimensioni degli appartamenti presi in fitto dal Governo russo, che oscillano tra i 30 ed i 130 mq. e, conseguentemente, dei costi per ciascuno di essi effettivamente sopportati dall'Amministrazione italiana. La qui proposta questione di costituzionalita' della norma citata (art. 84, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) a giudizio del collegio si appalesa indubbiamente rilevante ove si osservi che - attesa la chiarezza del dettato normativo che fissa in almeno un settimo dell'indennita' di servizio all'estero la misura del canone da corrispondersi all'amministrazione da parte del personale che fruisca di alloggio in immobili locati dall'amministrazione stessa - solo il riconoscimento della fondatezza della questione sollevata renderebbe illegittimi gli atti impugnati che, pertanto, andrebbero annullati da questo T.A.R., con salvezza, peraltro, degli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione potra' adottare. La stessa questione e' da ritenersi, inoltre, per quanto si e' andato esponendo anche non manifestamente infondata. Consegue da quanto innanzi che il presente giudizio debba essere sospeso e che gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di legittimita' costituzionale sopra specificata.